Art. 4.
(Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti).

      1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi danneggiati da attività di spam, richiedendo al giudice competente:

          a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

          b) di adottare le misure idonee a correggere o ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

          c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o ad eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

      2. Fatte salve le norme vigenti sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori e degli utenti danneggiati dalle attività di spam oggetto della presente legge.